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lunedì 20 giugno 2011

CICCHITTO-QUAGLIARIELLO: Presentato a Camera e Senato il disegno di legge per le primarie.



"Abbiamo presentato in entrambi i rami del Parlamento un disegno di legge per disciplinare le elezioni primarie per la scelta dei candidati alle cariche monocratiche per le quali il nostro ordinamento prevede l’elezione diretta: sindaco, presidente della provincia, presidente della regione".
Lo hanno annunciato in una dichiarazione congiunta Fabrizio Cicchitto e Gaetano Quagliariello, capogruppo del Pdl alla Camera e vicecapogruppo vicario del Pdl al Senato. "Il testo prevede che le primarie, per i partiti o le coalizioni che intendano avvalersene, abbiano luogo entro il sessantesimo giorno antecedente alle elezioni. Possono votare e candidarsi alle primarie gli iscritti al partito (o a uno dei partiti che compongono la coalizione) e i cittadini sostenitori che siano residenti nel territorio interessato dall’elezione e che abbiano provveduto ad aderire a un apposito registro dei sostenitori almeno sessanta giorni prima dello svolgimento delle primarie. Tale prescrizione temporale, in combinato disposto con la norma che prevede la presentazione delle candidature tra il quarantesimo e il trentesimo giorno precedente alla consultazione, è finalizzata a scongiurare il rischio di risultati falsati o inquinati. Un organismo pubblico, nella fattispecie la cancelleria del tribunale territorialmente competente, verifica la regolarità degli elenchi degli aventi diritto al voto e si accerta che nessun cittadino sia contemporaneamente iscritto a più di un elenco per la medesima scadenza elettorale. Ogni partito o coalizione che promuove elezioni primarie si dota infine di un regolamento e di una commissione elettorale relativa all’ambito territoriale interessato".

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE


Articolo 1- Per la designazione dei candidati alle cariche monocratiche per le quali è prevista l’elezione diretta - presidente di regione, di provincia e sindaco -, i partiti e le coalizioni possono svolgere elezioni primarie dirette, organizzate secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Le elezioni primarie, di cui al comma 1, hanno luogo entro il sessantesimo giorno antecedente la prima data utile per il rinnovo degli organi indicati. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni anteponendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle norme vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire l espletamento delle elezioni primarie che dovranno tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

Articolo 2 - Alle elezioni primarie si applicano tutte le norme vigenti in materia di elezioni e reati elettorali in quanto compatibili.

Articolo 3 - Hanno diritto elettorale attivo e passivo gli iscritti al partito e cittadini sostenitori del partito che siano residenti nel territorio interessato al procedimento elettorale. Sono sostenitori i cittadini che si iscrivono nel registro dei sostenitori del partito organizzatore delle elezioni primarie. In caso di elezioni primarie di coalizione i cittadini debbono essere iscritti ad almeno uno dei partiti della coalizione organizzatrice ovvero essere iscritti al registro dei sostenitori di almeno uno dei medesimi partiti. E’ vietato partecipare ad elezioni primarie organizzate da due o piu’ partiti o coalizioni di partiti in vista della medesima scadenza elettorale.

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